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MASSOFISIOTERAPISTI: LA POSIZIONE DELLA FNO TSRM PSTRP

altRoma, 4 aprile 2019 - Massoterapisti e Fisioterapisti: uguali o diversi? Questo è il tema e il dibattito che torna attuale alla luce di una risposta fornita dal Sottosegretario Bortolazzi alla recente interrogazione dell'On. Michela Rostan. Cerca di fare chiarezza il Presidente della Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
 

I Massofisioterapisti con titolo triennale conseguito prima del 17 marzo 1999, data di entrata in vigore della legge 42/99, sono stati resi equipollenti al titolo di Fisioterapista dal relativo DM 27 luglio 2000, pertanto hanno potuto iscriversi all’albo.

I Massofisioterapisti con titolo biennale conseguito prima del 17 marzo 1999 hanno potuto o potranno chiedere l’equivalenza al titolo di Fisioterapista, pertanto hanno potuto o potranno iscriversi all’albo (un recente pronunciamento del TAR Lazio dovrebbe favorire la riapertura dei bandi per l'equivalenza, anche per i Massofisioterapisti al Fisioterapista).
 

A questo punto è necessario evidenziare un aspetto determinante, sinora non adeguatamente considerato, ma essenziale per un approccio obiettivo, quindi imparziale, al tema: in entrambi i casi i Massofisioterapisti hanno potuto o potranno iscriversi all’albo non in quanto tali, bensì in quanto Fisioterapisti, equipollenti o equivalenti. Questo aspetto è nodale e dirimente, perché l’Ordine TSRM PSTRP e i suoi albi riguardano le professioni sanitarie, e i Massofisioterapisti non lo sono [elenco professioni sanitarie dal sito del Ministero della salute]; almeno un paio di elementi oggettivi avvalorano tale distinzione: a differenza delle 22 professioni sanitarie con laurea triennale, questi non hanno un profilo professionale e non hanno il relativo ordinamento didattico universitario.

Diversamente dai cosiddetti pre 99, che attraverso l’equipollenza e l’equivalenza di cui si è detto sopra sono diventati o potranno diventare Fisioterapisti, quindi professionisti sanitari, i cosiddetti post 99 non hanno potuto e non potranno diventarlo, non per mancanza di sensibilità da parte della politica e delle Istituzioni, bensì per precisi vincoli normativi, la forzatura dei quali esporrebbe a inevitabili ricorsi qualsiasi decisione che non ne tenesse conto.
 

I Massofisioterapisti post 99 possono, però, continuare a esercitare serenamente come tali, perché in alcun modo interessati dalla legge 3/2018 o dagli elenchi speciali a esaurimento previsti dalla successiva finanziaria 2019, consensualmente pensati quale soluzione efficace per quei professionisti sanitari che oggi non possono iscriversi all’albo poiché (a) potenziali equivalenti, tra i quali gli eventuali Massofisioterapisti pre 99 che non l’avessero richiesta in precedenza, ma che potranno farlo appena saranno riaperti i bandi, o (b) in possesso di un titolo che oggi non glielo consente, ma che a suo tempo gli permise di iniziare legittimamente a esercitare la professione sanitaria, nel caso di specie quella di Fisioterapista, con relativo inquadramento.

Voler ricondurre i Massofisioterapisti post 99 a un contesto istituzionale che il legislatore ha voluto per le professioni sanitarie sta rallentando l’emanazione di un importante decreto, precludendo a coloro che ne hanno i requisiti di iscriversi agli elenchi speciali a esaurimento e, così facendo, di tornare a esercitare con la necessaria e a loro dovuta serenità.
 

Lanciamo, quindi, un accorato appello a tutti coloro che, a diverso titolo, possono dare un contributo, affinché focalizzino le loro forze a favore di una rapida emanazione del decreto ministeriale che istituisce gli elenchi speciali a esaurimento, partendo dalla consapevolezza che non potrà riguardare anche i Massofisioterapisti post 99, le cui criticità, nel tempo determinate da altri, non possono oggi trovare soluzione nell’Ordine dei TSRM PSTRP, bensì in contesti istituzionali differenti, non per mancanza di sensibilità nei loro confronti, ma per precisi vincoli normativi, la forzatura dei quali esporrebbe a inevitabili ricorsi qualsiasi decisione che non ne tenesse conto.